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domenica 3 gennaio 2010

Class Action

Dal 1° gennaio 2010 è possibile esercitare l'azione collettiva di classe.
L'istituto giuridico della “class action” era stato introdotto con la Finanziaria 2008 (che aveva introdotto nel Codice del consumo il nuovo articolo 140-bis) e sarebbe dovuto entrare in vigore a giugno dello stesso anno, ma il governo Berlusconi decise di rimettere mano alla normativa e stabilì con la manovra triennale una prima proroga al 1 gennaio 2009, poi un successivo slittamento al 1 luglio 2009 e con il d.l. anticrisi si è stabilito che non sarebbe partita prima del gennaio 2010.
La "class action” è esercitabile solo per gli illeciti commessi dal 16 agosto 2009 in poi.Tale azione può essere promossa da uno o più consumatori che agiscono in proprio dando mandato ad un legale di fiducia.
Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all'azione di classe già promossa, senza dover necessariamente nominare un proprio avvocato.
I consumatori che ritengano di aver subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette, oppure, che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso, ovvero, che versino in una medesima situazione di pregiudizio nei confronti di un'impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale, possono decidere si esercitare un’azione di classe.La “class action” si propone mediante ricorso al Tribunale con l'assistenza di un avvocato.
Rispetto alla precedente stesura della norma (mai entrata in vigore), la disciplina attuale in vigore dal 1° gennaio 2010 si caratterizza per la tutela di diritti di singoli aventi contenuto identico od omogeneo, con attribuzione della legittimazione in capo al consumatore/utente; mentre l'altra versione imputava questa facoltà solo in capo all'associazione. La nuova normativa inoltre si caratterizza per la semplificazione del meccanismo di liquidazione del danno.L’introduzione di tale istituto apporterà diversi benefici per i consumatori.
Ed invero, se molte persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita legale. Di converso, se l'azione, invece, è condotta collettivamente, le spese si abbattono e il singolo acquista maggiore "forza" nei confronti della grande impresa.
Avv. P. Valerio Ferrara

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a cura dell'Avv. P. Valerio Ferrara