Google Gruppi
Iscriviti a InfoConsumatori. E' gratis!
Email:
Visita questo gruppo

sabato 9 gennaio 2010

Lo Stato c'è a Rosarno?



Fonte www.beppegrillo.it



Cosa ci fanno più di diecimila immigrati irregolari nelle campagne calabresi? E' ovvio, portano benessere a chi li sfrutta. Per farlo vivono in condizioni igieniche da porcile, sono pagati poco e in nero, non hanno nessun tipo di assistenza. La risposta cieca pronta e assoluta del solito coglione terzomondista è sempre la stessa: "Sono qui da noi perché fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare!". Tutto il contrario, pagate gli italiani il giusto e ci sarebbe la fila di calabresi disoccupati per prendere il loro posto.
Gli immigrati lavorano in condizioni disumane che gli italiani non possono più tollerare, per questo sono qui. E allora, ancora, chi ci guadagna? I nuovi latifondisti, la criminalità in cerca di mano d'opera a basso costo, chi affitta dei tuguri a peso d'oro? Questa è solo la prima fascia, quella più visibile. Gli immigrati sono un bacino elettorale, portano voti sia a destra che a sinistra. Sono uno strumento di distrazione di massa usato dai partiti. La Lega e il Pdl vivono dell'uomo nero, del babau. Il Pdmenoelle e dintorni delbuonismo a spese delle fasce più deboli della popolazione che vivono a diretto contatto con gli emigrati e si disputano le risorse. Voti a destra, voti a sinistra. In uno Stato dove migliaia di irregolari sfilano esasperati in una cittadina, Rosarno, e la mettono a ferro e a fuoco è evidente che lo Stato non c'è più. Africani contro calabresi, in mezzo il nulladi chi non si è mai fatto carico dei flussi migratori, dell'accoglienza, dell'integrazione.
Voglio l'immigrato a chilometro zero o l'immigrato integrato. Non abbiamo bisogno di nuovi schiavi, ne abbiamo a sufficienza di autoctoni. E così, una rivolta di Spartacus neri, diventa SOLO un problema di ordine pubblico, di controllo del territorio. Maroni, dico a lei anche in rappresentanza dei ministri degli Interni precedenti: "Dove erano, dove sono, le Forze dell'Ordine in Calabria, le stesse che riescono a sequestrare con occhiuta precisione un cartello 30 x 50 cm contro Schifani a un cittadino, ieri a Reggio Emilia?".
Gli africani irregolari sono sempre stati lì, splendenti nel sole dei campi del Sud e a marcire nelle topaie. E dov'erano, dove sono le varie istituzioni che fracassanno i coglioniall'ultima bancarella del mercato per l'igiene, lo scontrino, la licenza, la tassa di occupazione, dove sono? E soprattutto perché le paghiamo se vedono sempre e solo il fuscello e non la trave? L'Italia è un piccolo Paese, con poche risorse e un tasso di disoccupazione da far paura. Dobbiamo avere il coraggio di dirci che gli immigrati sono in prevalenza forza lavoro sfruttata, merce per imprenditori senza scrupoli e per politici e giornalisti con la erre moscia che cianciano di pozzi avvelenati. Una risorsa preziosa per i politici che li lasciano al loro destino. E' in corso una guerra, che qualche volta esplode, tra poveri: immigrati e cittadini italiani, entrambi presi per i fondelli. Lo Stato si è fermato a Rosarno.

mercoledì 6 gennaio 2010

CONTRAVVENZIONI: IL RICORSO AL GIUDICE DA QUEST’ANNO SI PAGA.


L’art. 2, comma 212, della Legge Finanziaria del 2010 ha introdotto alcune modifiche al D.p.r. n. 115/02.



Il legislatore, al fine di scoraggiare il contenzioso, alleggerire di carichi pendenti i ruoli dei Giudici di Pace, ha aumentato l’entità delle spese di accesso alla giustizia, assoggettando anche le opposizioni a sanzione amministrativa al cosiddetto contributo unificato, nonché, alla marca da € 8,00 per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria.



In pratica, per poter ricorrere innanzi al Giudice di Pace avverso un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, il cui importo è, ad esempio, di € 40,00, il ricorrente deve inizialmente versare il contributo unificato minimo di € 30,00 e la marca da bollo di € 8,00 (€ 38,00 in totale).



Va evidenziato che tale norma, come osservato anche da altri giuristi, potrebbe contenere profili di incostituzionalità, in quanto si concretizzerebbe in una evidente limitazione del diritto alla difesa costituzionalmente riconosciuto.



Ed infatti, si ricorda che i procedimenti ex art. 22 L. 689/81 sono esperibili in autotutela, cioè anche senza l’assistenza di un legale, il che impedirebbe al ricorrente che agisce in prima persona di poter richiedere la vittoria di spese, non avendone egli diritto non essendo un avvocato, con la scontata conseguenza di impedire allo stesso la refusione, in caso di accoglimento dell’opposizione, delle spese sostenute per accedere alla giustizia al fine di far valere un proprio diritto.



In parole semplici, il cittadino, si vedrà accogliere il suo ricorso, non pagherà la sanzione amministrativa, ma, facendosi due conti in tasca, non avrà risparmiato nulla, se non molto poco.


domenica 3 gennaio 2010

Ecco il nuovo articolo 140 bis del Codice del Consumo

Art. 140 bis Codice del Consumo
1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale: a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

Class Action

Dal 1° gennaio 2010 è possibile esercitare l'azione collettiva di classe.
L'istituto giuridico della “class action” era stato introdotto con la Finanziaria 2008 (che aveva introdotto nel Codice del consumo il nuovo articolo 140-bis) e sarebbe dovuto entrare in vigore a giugno dello stesso anno, ma il governo Berlusconi decise di rimettere mano alla normativa e stabilì con la manovra triennale una prima proroga al 1 gennaio 2009, poi un successivo slittamento al 1 luglio 2009 e con il d.l. anticrisi si è stabilito che non sarebbe partita prima del gennaio 2010.
La "class action” è esercitabile solo per gli illeciti commessi dal 16 agosto 2009 in poi.Tale azione può essere promossa da uno o più consumatori che agiscono in proprio dando mandato ad un legale di fiducia.
Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all'azione di classe già promossa, senza dover necessariamente nominare un proprio avvocato.
I consumatori che ritengano di aver subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette, oppure, che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso, ovvero, che versino in una medesima situazione di pregiudizio nei confronti di un'impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale, possono decidere si esercitare un’azione di classe.La “class action” si propone mediante ricorso al Tribunale con l'assistenza di un avvocato.
Rispetto alla precedente stesura della norma (mai entrata in vigore), la disciplina attuale in vigore dal 1° gennaio 2010 si caratterizza per la tutela di diritti di singoli aventi contenuto identico od omogeneo, con attribuzione della legittimazione in capo al consumatore/utente; mentre l'altra versione imputava questa facoltà solo in capo all'associazione. La nuova normativa inoltre si caratterizza per la semplificazione del meccanismo di liquidazione del danno.L’introduzione di tale istituto apporterà diversi benefici per i consumatori.
Ed invero, se molte persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita legale. Di converso, se l'azione, invece, è condotta collettivamente, le spese si abbattono e il singolo acquista maggiore "forza" nei confronti della grande impresa.
Avv. P. Valerio Ferrara
a cura dell'Avv. P. Valerio Ferrara