L’art. 2, comma 212, della Legge Finanziaria del 2010 ha introdotto alcune modifiche al D.p.r. n. 115/02.
Il legislatore, al fine di scoraggiare il contenzioso, alleggerire di carichi pendenti i ruoli dei Giudici di Pace, ha aumentato l’entità delle spese di accesso alla giustizia, assoggettando anche le opposizioni a sanzione amministrativa al cosiddetto contributo unificato, nonché, alla marca da € 8,00 per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria.
In pratica, per poter ricorrere innanzi al Giudice di Pace avverso un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, il cui importo è, ad esempio, di € 40,00, il ricorrente deve inizialmente versare il contributo unificato minimo di € 30,00 e la marca da bollo di € 8,00 (€ 38,00 in totale).
Va evidenziato che tale norma, come osservato anche da altri giuristi, potrebbe contenere profili di incostituzionalità, in quanto si concretizzerebbe in una evidente limitazione del diritto alla difesa costituzionalmente riconosciuto.
Ed infatti, si ricorda che i procedimenti ex art. 22 L. 689/81 sono esperibili in autotutela, cioè anche senza l’assistenza di un legale, il che impedirebbe al ricorrente che agisce in prima persona di poter richiedere la vittoria di spese, non avendone egli diritto non essendo un avvocato, con la scontata conseguenza di impedire allo stesso la refusione, in caso di accoglimento dell’opposizione, delle spese sostenute per accedere alla giustizia al fine di far valere un proprio diritto.
In parole semplici, il cittadino, si vedrà accogliere il suo ricorso, non pagherà la sanzione amministrativa, ma, facendosi due conti in tasca, non avrà risparmiato nulla, se non molto poco.
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